Noi Membri del Governo de il Popolo della Madre Terra in onore, fratellanza, lealtà e comunione di intenti e nel rispetto condiviso di tutti gli Esseri Viventi, promuoviamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio del Ministri nella seduta del 22 Febbraio 2022;
Art. 1 (Definizione di libera professione) La libera professione consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa svolta liberamente con autonomia, discrezionalità, passione e amore verso il prossimo;
Art. 2 (Determinazione della prestazione professionale) La prestazione professionale comporta l’espletamento di attività che richiedono il possesso di particolari virtù e di specifici talenti messi al servizio del prossimo a sostegno del progresso cooperativo e nel rispetto di tutti i Lavoratori; tali prestazioni sono svolte in totale autonomia decisionale e nella piena assunzione di responsabilità diretta alla condivisione di intenti a favore dell’equilibrio tra la richiesta e l’offerta;
Art. 3 (Oggetto delle professioni) L’oggetto di ciascuna professione è fondato sulle capacità dei singoli individui che agiscano per il bene comune; i limiti del suo contenuto nei confronti delle altre professioni è determinato dal livello di cooperazione in onore tra i membri del PMT;
Art. 4 (Collaborazione tra professioni diverse) si possono svolgere più compiti o mansioni differenti qualora le rispettive competenze comprendano settori operativi comuni anche con un diverso livello di esperienza formativa;
Art. 5 (Incompatibilità all’esercizio professionale) non esistono incompatibilità in quanto la scelta responsabile condivisa e trasparente dei compiti non può essere settorializzata, il professionista è un insieme di esperienze che nella specificità può iscriversi a più ordinamenti indicando la sua vocazione;
Art. 6 (Requisiti scolastici) Ciascun Ordinamento ha suo specifico criterio di selezione dei requisiti;
Art. 7 (Tirocinio professionale) Ciascun Ordinamento ha il suo specifico criterio di impostazione formativa;
Art. 8 (Abilitazione professionale). Nei Decreti istitutivi di ciascun Ordine o Collegio potrà essere riconosciuta – ove ne concorrano i requisiti giuridici previsti dall’ordinamento del PMT – anche la piena validità all’abilitazione professionale conseguita in altro Stato; ciascun professionista è tenuto a pubblicare un curriculum ed un’autocertificazione dove viene illustrata la sua specifica vocazione e i suoi intenti;
Art. 9 (Condizioni soggettive per l’esercizio professionale) Ogni Ordine e Collegio adotta le opportune iniziative, concordandole con la Commissione Nazionale delle Libere Professioni oggi istituita presso il Consiglio dei Ministri del Popolo della Madre Terra e coordinandole, al fine di facilitare l’aggiornamento, la cooperazione e la collaborazione tra professionisti;
Art. 10 (Classificazione delle categorie professionali) Ai fini previsti dalla presente legge, ed in particolare per la costituzione di organismi di coordinamento tra professionisti operanti in settori affini, le categorie professionali sono classificate come segue:
- 1.A) Professioni giuridico-economiche, comprendenti fra l’altro gli esperti di diritto, esperti di atti notori, i esperti economisti e commercialisti, esperti in scienze politiche, esperti ragionieri, esperti consulenti del lavoro;
- 2.B) Professioni tecnico-scientifiche, comprendenti fra l’altro esperti ingegneri, architetti, chimici, biologi, geologi, agronomi, geometri, periti industriali e periti agrari;
- 3.C) Professioni sanitarie, comprendenti fra gli altri, medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi con vocazioni terapeutiche, ostetriche, infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia, psicologi, counselors e facilitatori;
- 4.D) Professioni socio culturali, comprendenti fra gli altri giornalisti, traduttori, interpreti, insegnanti docenti e sociologi
Nuove professioni verranno classificate per analogia in uno dei gruppi suddetti;
Art. 11 (Professionisti costituiti in Ordine o Collegio) Un Ordine o Collegio professionale può essere costituito da un numero non precisato di professionisti;
Art. 12 (Iscrizione all’Ordine o Collegio) Per essere iscritti all’Ordine o Collegio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: A) essere Membro del PMT; B) essere residente presso un’Ambasciata del PMT o, nel caso di espressa previsione nel regolamento dell’Ordine o Collegio, esservi domiciliato; C) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale di cui ai precedenti artt. 8 e 9;
Art. 13 (Iscrizione agli albi) Per l’esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge è richiesta l’iscrizione negli appositi albi tenuti dagli Ordini o dai Collegi delle rispettive categorie o dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni (art.9) L’anzianità di iscrizione all’albo è determinata dalla data di iscrizione all’albo;
Art. 14 (Cancellazione e reiscrizione) La cancellazione dall’Ordine o Collegio ha luogo per il venir a meno di uno dei requisiti di cui all’art. 12 lett. A), B), C); la cancellazione dall’Albo, oltre che per i motivi di cui al comma che precede, può avvenire per motivi disciplinari dovuti alla non osservazione del modus vivendi dettato dalle Leggi Comuni per i Diritti Umani, in particolare quando vengano commesse violazioni procuranti perdite frode e inganno a terzi; i provvedimenti di cancellazione di cui ai commi che precedono sono adottati d’Ufficio o su richiesta dell’interessato con l’osservanza delle modalità previste per il procedimento disciplinare; il professionista cancellato dall’albo può esservi nuovamente iscritto ove siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato la cancellazione;
Art. 15 (Struttura dell’albo) L’albo professionale contiene, oltre alle generalità di ciascun iscritto, la data dell’iscrizione, il luogo e la data di conseguimento del titolo di studio ed il curriculum che dimostra di aver conseguito i vari titoli in onore delle specifiche abilità; l’albo è compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione ed è corredato da un indice alfabetico indicante il numero d’ordine di ogni iscritto. L’albo professionale è pubblico ed è redatto, con gli aggiornamenti apportativi, almeno ogni due anni; esso è trasmesso, a cura dell’Ordine o Collegio, al Dicastero composto dal Consiglio dei Ministri del PMT che crea la Commissione Nazionale delle Libere Professioni;
Art. 16 (Aggiornamento dell’albo) Il Consiglio dell’Ordine o Collegio o la Commissione Nazionale delle Libere Professioni curano il costante aggiornamento dell’albo, apportandovi le modificazioni del caso e a tal fine, richiede periodicamente agli iscritti, ed alle autorità di cui all’articolo precedente, le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e la disponibilità nello svolgere la professione in onore fratellanza e rispetto del prossimo;
Art. 17 (Diritti e doveri degli iscritti all’albo) L’iscrizione all’albo comporta il diritto di partecipare ai vari aspetti e momenti della vita associativa della categoria ed il dovere di contribuire agli oneri relativi, nel pieno rispetto delle disposizioni e modalità stabilite nei singoli ordinamenti professionali; consegue, in particolare, alla iscrizione all’albo, il diritto di prendere parte alle operazioni elettorali per la costituzione degli organi direttivi e di controllo dell’Ordine o Collegio di appartenenza, di partecipare alle manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e professionale; tutti gli iscritti all’albo hanno il dovere di contribuire alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Ordine o Collegio cui appartengono;
Art. 18 (Registro dei praticanti) Ciascun ordinamento provvede a stilare un registro dei praticanti contenente, oltre alle generalità di ciascun iscritto, la data di inizio della pratica o le altre indicazioni eventualmente prescritte dall’ordinamento professionale circa le modalità di svolgimento della pratica stessa;
Art. 19 (Tessera di riconoscimento e timbro) I singoli ordinamenti professionali dispongono il rilascio agli iscritti di una tessera di riconoscimento, con valore di documento comprovante l’iscrizione all’Ordine o Collegio nonché, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale in forma diversa da quella svolta nell’ambito di un rapporto subordinato, di un timbro nominativo, da utilizzare per le prestazioni professionali che lo consentono; i professionisti legati da un rapporto di lavoro dipendente, possono ottenere su richiesta il rilascio di un timbro nominativo attestante l’appartenenza all’Ordine o Collegio, da utilizzare nelle prestazioni professionali svolte nell’ambito del lavoro dipendente;
Art. 20 (Tenuta degli albi) Gli albi degli esercenti le professioni intellettuali contemplate dalla presente legge sono tenuti dagli Ordini e dai Collegi legalmente istituiti ovvero dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni;
Art. 21 (Ordini e Collegi professionali) Ogni Ordine o Collegio professionale è composto dai professionisti abilitati all’espletamento delle prestazioni previste dal relativo statuto e dai conseguenti regolamenti;
Art. 22 (Deontologia professionale) Gli Statuti dei singoli Ordini o i Collegi determinano le norme di comportamento in linea col modus vivendi determinato dai Diritti Naturali e Universali da osservarsi dagli appartenenti alle rispettive professioni; l’inosservanza delle norme deontologiche è valutata dagli organi professionali competenti, ai fini dell’eventuale adozione degli idonei provvedimenti disciplinari, ai sensi dei rispettivi ordinamenti;
Art. 23 (Organi degli Ordini e Collegi) Organi degli Ordini e Collegi professionali sono il Consiglio dell’Ordine o del Collegio ed il Collegio dei revisori dei conti che sono in carica per tre anni, con inizio dalla data del rispettivo insediamento;
Art. 24 (Cariche del Consiglio) Ogni Consiglio, all’atto del suo insediamento, elegge a maggioranza di voti tra i suoi componenti un Presidente libero professionista iscritto all’Albo, dandone comunicazione nei successivi 15 giorni alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni protempore nominata dal Consiglio dei Ministri del PMT; In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età;
Art. 25 (Elezione del Consiglio dell’Ordine o del Collegio nonché del Collegio dei revisori dei conti) Partecipano all’elezione del Consiglio e del Collegio tutti gli iscritti all’albo in regola con l’ordinamento previsto dai relativi statuti dei singoli Ordini;
Art. 26 (Scrutinio e proclamazione degli eletti) Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche; sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione all’albo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, quello più anziano per età; i risultati delle elezioni sono trasmessi, nei quindici giorni successivi, a cura del Presidente del Comitato e della Commissione Nazionale delle Libere Professioni protempore;
Art. 27 (Assemblea dell’Ordine e del Collegio) L’assemblea degli iscritti all’Ordine o Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio, nel primo semestre di ogni anno per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione per l’anno successivo; l’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli iscritti all’albo e, in seconda convocazione, che può aver luogo anche in un giorno diverso dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti aventi diritto di voto: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, esclusi gli astenuti;
Art. 28 (Scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario straordinario) In caso di grave disfunzione, di inottemperanza e violazioni allo statuto del PMT, ai regolamenti ovvero alle deliberazioni esecutive della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, nonché se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio dell’Ordine o Collegio può essere sciolto; lo scioglimento del Consiglio è disposto sentito il parere del Ministero della Giustizia del PMT e della Commissione Nazionale delle Libere Professioni protempore; con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario straordinario. Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Consiglio e provvede, entro il termine di novanta giorni, alla convocazione dell’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio;
Art. 29 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio) Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza dell’Ordine o del Collegio ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dall’ordinamento professionale;
Art. 30 (Competenza dei Consigli degli Ordini e dei Collegi) Il Consiglio dell’Ordine o del Collegio esercita, oltre a quelle demandatagli dall’ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:
- 1.provvede alla tenuta dell’albo, disponendo le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti;
- 2.cura l’osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l’indipendenza ed il decoro professionali;
- 3.esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo;
- 4.fissa i principi deontologici da osservare nell’esercizio della professione;
- 5.promuove e favorisce le iniziative intese all’aggiornamento e alla cooperazione tra professionisti;
- 6.interviene per la composizione delle controversie tra iscritti all’albo;
Art. 31 (Notifica ed impugnazione delle deliberazioni del Consiglio) Le deliberazioni del Consiglio in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo, di trasferimento da un albo all’altro, nonché in materia disciplinare sono comunicate mediante PEC entro 15 giorni agli interessati, al Ministero di Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni protempore; contro tali deliberazioni è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro i 30 giorni successivi alla comunicazione; la Commissione Nazionale decide entro 30 giorni;
Art. 32 (Segreto professionale) I professionisti di cui alla presente legge sono tenuti all’osservanza del segreto, per quanto attiene alle notizie di cui siano venuti a conoscenza in relazione alla propria attività, secondo quanto prescritto dall’ordinamento della professione di appartenenza;
Art. 33 (Tariffe professionali) I professionisti, di cui alla presente legge, hanno diritto oltre al rimborso per le spese sostenute, al compenso dell’opera svolta in misura adeguata all’entità e rilevanza della prestazione ed al decoro della professione;
Art. 34 (Costituzione di nuovi Ordini, Albi e Collegi) Per la costituzione di nuovi Ordini e ove ne sussistano le condizioni il Consiglio dei Ministri del Governo del PMT, su proposta della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, nomina un Commissario straordinario con l’incarico di provvedere alla prima formazione dell’albo e del relativo statuto;
Art. 35 (Commissione Nazionale delle Libere Professioni) La Commissione Nazionale delle Libere Professioni è costituita di diritto dal Presidente dell’Ordine e del Collegio professionale e da un numero minimo di quattro Ministri del Governo del PMT ed è presieduta da un proprio Presidente eletto in eventuale sostituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Art. 36 (Competenze della Commissione Nazionale) La Commissione Nazionale esercita, la vigilanza sulle singole professioni e sulle competenze dei Consigli degli Ordini e dei Collegi;
Art. 37 (Impugnativa delle decisioni della Commissione Nazionale) Le decisioni della Commissione Nazionale delle Libere Professioni sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da presentare mezzo PEC al Ministero di Giustizia;
Art. 38 (Azione disciplinare) Forma oggetto di valutazione ai fini disciplinari il comportamento tenuto dal professionista sia nell’esercizio della sua attività lavorativa, sia al di fuori di essa, allorché possa recare nocumento alla propria dignità professionale ovvero al decoro, all’onore e al pieno rispetto dei Diritti universalmente riconosciuti cosi come sanciti dalla Costituzione del PMT; titolare dell’azione disciplinare è la Commissione Nazionale delle Libere Professioni protempore e su iniziativa del Ministero di Giustizia.
Art. 39 (Sanzioni) Il Consiglio dell’Ordine o del Collegio, quando ritenga esservi luogo a provvedimento, può adottare, in relazione alla natura e gravità del comportamento tenuto dall’iscritto, applicando in quanto possibile il principio di gradualità, le seguenti sanzioni: – il richiamo – la censura – la sospensione dell’esercizio professionale – la cancellazione dall’albo – la radiazione dalla professione;
Art. 40 (Richiamo) Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile e di lieve entità: esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell’interessato ai principi di assoluta correttezza e di pieno rispetto della etica professionale e nell’avvertimento a non persistere nel comportamento medesimo ed è comunicato al professionista per iscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o del Collegio; il richiamo è strettamente personale e non può essere oggetto di divulgazione o pubblicazione; il provvedimento del richiamo è deliberato senza l’osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare; il professionista tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato regolare procedimento disciplinare;
Art. 41 (Sospensione) La sospensione dall’iscrizione all’albo è disposta nel caso di infrazione grave (aver procurato frode, perdita o inganno), di violazione dello Jus e del Modus Vivendi della Costituzione del PMT: essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione;
Art. 42 (Cancellazione – Radiazione) La cancellazione/radiazione dall’albo è disposta nel caso in cui l’iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale, il decoro, l’onore e l’appartenenza ai Sacri Valori che uniscono gli Esseri Viventi in un progetto di evoluzione delle coscienze e di cooperazione responsabile;
Art. 43 (Reiscrizione e riammissione) Il professionista cancellato dall’albo può ottenere di esservi nuovamente iscritto, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento, solo se risulti che ha tenuto, nel periodo stesso, irreprensibile condotta;
Art. 44 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sottoscritta in data odierna da
Il Presidente
Mahat Cerasuolo
Il Consiglio dei Ministri